Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

  1. Finalità

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare la segnalazione di eventuali violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della nostra Società, ed in particolare di condotte illecite o violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, da parte di chiunque ne sia venuto a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro o di collaborazione con la Società o, comunque, nel contesto lavorativo come di seguito definito.

In particolare, con il presente documento si intendono illustrare: i canali, le procedure ed i presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne, nonché le indicazioni operative che il segnalante deve osservare per presentarle; le tutele riservate al segnalante, così come le responsabilità in cui lo stesso potrebbe incorrere in caso di segnalazioni - effettuate con dolo o colpa grave - rivelatesi false o infondate; le misure previste a protezione delle persone autrici della segnalazione e degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella segnalazione.

Il presente documento viene redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 e riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali.

Inoltre, il presente documento costituisce parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 (qui di seguito il «Modello 231»).

  1. Definizioni

Ai termini indicati nel presente documento con l’iniziale maiuscola deve attribuirsi il significato di seguito indicato:

Contesto Lavorativo: il rapporto di lavoro o di collaborazione tra la Persona Segnalante e la Società, presente o passato, nell’ambito del quale, indipendentemente dalla natura dell’attività svolta, la persona acquisisce Informazioni sulle Violazioni e per cui potrebbe subire ritorsioni nel caso di Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia alle autorità competenti.

Divulgazione Pubblica: ogni comportamento idoneo a rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione idonei a raggiungere un numero elevato di persone.

Facilitatore: la persona fisica che assiste la Persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all’interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Informazioni sulle Violazioni: le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’ambito dell’organizzazione della Società, nonché elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni.

Persona Coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione, interna o esterna, ovvero nella Divulgazione Pubblica a cui la Persona Segnalante attribuisce la commissione della Violazione oggetto della Segnalazione o della Divulgazione Pubblica o comunque implicata nella suddetta Violazione.

Persona Incaricata: il soggetto formalmente incaricato dalla Società della gestione del canale di Segnalazione.

Persona Segnalante: la persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo come di seguito definito.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della Divulgazione Pubblica o della denuncia della Violazione alle autorità e che provoca o può provocare alla Persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Segnalazione: la comunicazione di Informazioni sulle Violazioni, scritta o orale, resa secondo i canali di seguito descritti.

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite uno dei canali di segnalazione interna di cui al successivo paragrafo 3.4. Modalità della Segnalazione Interna

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna istituito da ANAC di cui al successivo paragrafo 9. Segnalazioni Esterne

Seguito: l’azione intrapresa dalla Persona Incaricata per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Violazione: ogni comportamento, atto od omissione che leda l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione o della Società e, in particolare:

  • illeciti relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti, mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata, protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, incluse le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni di norme in materia di imposta sulle società o meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali non rientranti tra quelli sopra indicati;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni del Modello 231 non rientranti tra gli illeciti sopra indicati;
  • altri illeciti previsti dall’Allegato al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 o dagli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937.
  1. Campo di applicazione
    1. Oggetto della Segnalazione

Il presente documento trova applicazione esclusivamente con riferimento alle Persone Segnalanti che effettuano la Segnalazione, di cui siano venuti a conoscenza nel Contesto Lavorativo.

Il presente documento non si applica

  • alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona Segnalante o del soggetto che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • alle Segnalazioni di Violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti settoriali in materia di prodotti e servizi e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo indicati nella parte II dell’Allegato al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella suddetta parte II dell’Allegato al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
  • alle Segnalazioni di Violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione Europea.
    1. Contenuto della Segnalazione

La Segnalazione deve contenere Informazioni sulle Violazioni circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

In particolare, si raccomanda di includere nella Segnalazione i seguenti elementi:

  • descrizione del fatto con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di Segnalazione;
  • descrizione delle modalità e delle circostanze in cui la Persona Segnalante sia venuta a conoscenza del fatto oggetto di Segnalazione, per quanto utili ad una migliore comprensione del fatto oggetto di Segnalazione;
  • se conosciute, generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno commesso i fatti segnalati (es.: dati anagrafici, mansione e/o, altri elementi idonei all’identificazione);
  • eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
  • eventuali documenti o ogni altra informazione che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati o comunque fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le Segnalazioni non circostanziate saranno archiviate senza Seguito; in particolare, saranno archiviate senza Seguito sia le Segnalazioni manifestamente infondate sia le Segnalazioni che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dalla Persona Segnalante, non contengano informazioni sufficientemente dettagliate da permettere gli approfondimenti necessari per accertare se la Segnalazione è fondata o meno.

    1. Destinatari delle segnalazioni

Le segnalazioni possono essere indirizzate all’Organismo di Vigilanza 231 della Società o al Responsabile Internal Audit di Gruppo SAVE.

L’Organismo di Vigilanza 231 di CATULLO è composto dai signori:

  • Avv. Carmela Pluchino, componente esterno e Presidente dell’Organismo;
  • Avv. Ilaria Castellani, componente esterno dell’Organismo;
  • Dott. Andrea Pederiva, Responsabile Internal Audit di Gruppo SAVE e componente dell’Organismo.
    1. Modalità della Segnalazione Interna

La Persona Segnalante che intenda effettuare una Segnalazione di Informazioni sulla Violazione di cui sia venuta a conoscenza nel Contesto Lavorativo, potrà farlo con le modalità riportate di seguito tramite i seguenti canali di segnalazione interna:

  • posta cartacea;
  • segnalazioni orali;
  • canale interno di segnalazione (via web).
      1. Segnalazioni mediante posta cartacea

Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo di posta cartacea dell’Organismo di Vigilanza 231 di CATULLO:

CATULLO S.p.A. - Organismo di Vigilanza 231

Caselle di Sommacampagna

37066 Verona

      1. Segnalazioni orali

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma orale all’Organismo di Vigilanza, chiedendo a tale scopo un’apposita riunione dell’Organismo, anche in forma riservata tramite uno o più componenti dell’Organismo stesso.

Per la richiesta dell’incontro all’Organismo di Vigilanza può essere utilizzata la posta cartacea, la posta elettronica oppure il canale alternativo online descritto al paragrafo seguente.

Le segnalazioni orali devono essere documentate in forma scritta o verbalizzate nelle forme previste dal D. Lgs. 24/2023.

Le segnalazioni orali possono essere effettuate altresì utilizzando il canale alternativo online di trasmissione delle segnalazioni descritto al paragrafo seguente, che consente ai segnalanti, fra altro, di trasmettere le segnalazioni mediante registrazione vocale.

      1. Segnalazioni mediante canale interno di segnalazione

CATULLO si è dotata di un canale interno di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante, in linea con le norme vigenti e le buone pratiche di mercato.

Il canale interno di segnalazione è gestito su servizio indipendente dai sistemi informatici della società, e consente al segnalante di interloquire con la Società in modo riservato, ottenendo i riscontri previsti nei termini di legge; consente inoltre agli eventuali segnalanti la possibilità di trasmettere segnalazioni orali mediante registrazione vocale.

Il canale interno di segnalazione è disponibile all’indirizzo web https://catullo.segnalazioni.net ed è coerente con i requisiti della legge e del GDPR per quanto attiene la protezione dell’identità del segnalante e la riservatezza della trasmissione delle informazioni, protetti anche mediante crittografia.

Le segnalazioni trasmesse tramite il canale interno di segnalazione sono indirizzate all’Organismo di Vigilanza 231 salvo che per le seguenti tipologie di illeciti: abuso di risorse aziendali per fini privati; furto, peculato, appropriazione indebita; assenteismo; comportamenti violenti o molesti; violazioni del Codice di Condotta, per cui la segnalazione viene trasmessa al Responsabile Internal Audit di Gruppo SAVE.

    1. Valutazione delle segnalazioni

L’Organismo di Vigilanza e/o il Responsabile Internal Audit di Gruppo SAVE, in quanto Persone Incaricate, valutano le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivare indagini o verifiche, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, dal Modello 231 aziendale e dalla presente whistleblowing policy.

In particolare, le Persone Incaricate:

  1. assicurano la riservatezza della Persona Segnalante, di eventuali Persone Coinvolte, della Segnalazione e delle Informazioni sulla Violazione ivi contenute, nei termini previsti dalle norme e dai regolamenti, incluse le norme ed i regolamenti esterni ed aziendali in materia di protezione dei dati personali;
  2. rilasciano alla Persona Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione pervenuta entro sette giorni dalla data di ricezione;
  3. in caso di richiesta di incontro, fissano lo stesso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
  4. si attivano per verificare l’oggetto, la veridicità e la gravità della Segnalazione ricevuta anche richiedendo ulteriori integrazioni alla Persona Segnalante; ove le integrazioni siano rese oralmente, le stesse verranno a loro volta registrate o verbalizzate per iscritto;
  5. una volta ricevute tutte le informazioni ritenute rilevanti, la Persona Incaricata informerà della Segnalazione i soggetti aziendali opportuni, per le seguenti finalità, fra loro in alternativa o complementari:
  • per il completamento delle attività di istruttoria;
  • per l’attivazione di indagini interne di natura difensiva, con assistenza legale esterna;
  • per la trattazione delle eventuali conseguenze delle Violazioni.

I soggetti aziendali opportuni possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il Responsabile HR, ad esempio se la Segnalazione è a carico di soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro/collaborazione con la Società; il Responsabile della Funzione Legale, ad esempio per valutazione delle iniziative da intraprendere – quali ulteriori investigazioni, azioni disciplinari e/o legali, ecc.; l’Organismo di Vigilanza, se non già coinvolto e la segnalazione attiene ad aspetti di competenza; il Presidente del Collegio Sindacale e/o il Presidente del Consiglio di Amministrazione se la Violazione è riferita a componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale, etc.

  1. entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento di cui al punto 2., informerà la Persona Segnalante del Seguito che è stato dato o che si intende dare alla Segnalazione.
  1. Obblighi di riservatezza sulle Segnalazioni e l’identità della Persona Segnalante - Tutela dei dati personali

Le Segnalazioni ed i dati della Persona Segnalante saranno raccolti e trattati unicamente dalle Persone Incaricate alla gestione del canale di Segnalazione, debitamente nominate quali soggetti autorizzati al trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Le Segnalazioni potranno essere comunicate unicamente ai soggetti coinvolti nella gestione della Segnalazione, quali la Direzione HR, la Funzione Legale, nonché i consulenti e i professionisti esterni di cui la Società si avvale, nel rispetto delle previsioni di legge in materia di tutela dei dati personali.

L’identità della Persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non potranno essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa, salvo che ricorrano i presupposti per cui la comunicazione diventa necessaria per adempiere ad un ordine di Pubbliche Autorità a ciò titolate ovvero ad un obbligo di legge.

In particolare, l’identità della Persona Segnalante non potrà essere rivelata neanche nell’ambito dei procedimenti disciplinari che dovessero scaturire dalla Segnalazione, qualora la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Ove, invece, la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell’identità della Persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della Persona Segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tale ultimo caso, alla Persona Segnalante verranno comunicate per iscritto le ragioni della rivelazione dei dati riservati; analoga comunicazione verrà fornita alla Persona Segnalante qualora la rivelazione della sua identità e le informazioni da cui la stessa possa evincersi, direttamente o indirettamente, risulti indispensabile anche ai fini della difesa di qualsiasi Persona Coinvolta.

I dati personali di tutti i soggetti interessati alla o dalla Segnalazione saranno trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali; l’informativa alla Persona Segnalante circa le modalità di trattamento dei dati ed ogni altro elemento previsto per l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2018/679 – Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali – sono disponibili nel sito dedicato al canale interno di segnalazione all’indirizzo web https://catullo.segnalazioni.net, al link “Privacy Policy”.

 

  1. Protezione della Persona Segnalante  
    1. Soggetti protetti e Condizioni per la protezione

La Persona Segnalante verrà tutelata dalla Società, in osservanza alle disposizioni del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Sono, beneficiari delle tutele previste dal presente documento le seguenti categorie di soggetti:

  • dipendenti della Società, anche in prova ed ivi inclusi i lavoratori il cui rapporto è disciplinato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche o dall’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modifiche;
  • lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori etero-organizzati con cui la Società intrattiene o ha intrattenuto rapporti di collaborazione ai sensi degli artt. 409 c.p.c. e 2, D.L. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche;
  • liberi professionisti e consulenti della Società;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti o non, operanti presso la Società;
  • soggetti non ancora assunti dalla Società che abbiano appreso le Informazioni sulle Violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi contrattuali;
  • soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (azionisti, e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza), anche qualora esercitino in via di mero fatto le proprie funzioni, che siano venuti a conoscenza, in ragione delle attività svolte, di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di violazioni del Modello 231.

Le tutele previste in favore della Persona Segnalante si applicano altresì:

  • quando il rapporto sopra indicato non sia ancora iniziato, se le Informazioni sulla Violazione siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto sopra indicato, se le Informazioni sulla Violazione siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Tale protezione sarà garantita a condizione che:

  • al momento della Segnalazione, la Persona Segnalante abbia il fondato motivo di ritenere che le Informazioni sulle Violazioni siano vere e che tale veridicità sia riconoscibile;
  • la Segnalazione sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto al precedente paragrafo 3.

Infine, le tutele riconosciute alla Persona Segnalante sono estese altresì:

  • ai Facilitatori;
  • alle persone del medesimo Contesto Lavorativo della Persona Segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della Persona Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà della Persona Segnalante o per i quali la stessa lavori, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta Persona.
    1. Divieto di ritorsione

Ricorrendo le condizioni di cui al precedente paragrafo 5.1, la Società garantirà la tutela della Persona Segnalante da qualsivoglia forma di Ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, con ciò intendendosi ogni comportamento, atto o omissione rivolto ai danni della Persona Segnalante in ragione della Segnalazione.

Eventuali azioni ritorsive o discriminatorie nei confronti della Persona Segnalante saranno severamente perseguite dalla Società e potranno esporre il soggetto che le ha poste in essere, oltre che alle conseguenze di legge (ivi incluso il risarcimento dei danni), a sanzioni disciplinari, sulla base di quanto previsto dal CCNL applicato e della regolamentazione aziendale in materia.

Inoltre, eventuali sanzioni e responsabilità risarcitorie o indennitarie in cui la Società dovesse incorrere in conseguenza di tali azioni ritorsive o discriminatorie saranno imputate al soggetto che le ha poste in essere.

  1. Responsabilità della Persona Segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità civile e penale della Persona Segnalante nell’ipotesi di Segnalazione falsa, calunniosa o diffamatoria.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e, ricorrendone i presupposti, nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso del presente documento, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare gli altri, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del diritto di effettuare la Segnalazione.

Peraltro, nessuna protezione sarà garantita nel caso in cui sia accertata, anche solo con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della Persona Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia o la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave. Inoltre, il comportamento della Persona Segnalante che risulti in malafede rileverà anche sul piano disciplinare sulla base di quanto previsto dalla legge e dal CCNL applicato e della regolamentazione aziendale in materia.

  1. Conseguenze della Segnalazione per la Persona Coinvolta

Qualora ritenga fondata la Segnalazione, senza pregiudizio per ogni altro rimedio e facoltà di legge, qualora le Violazioni segnalate a carico della Persona Coinvolta risultassero riscontrate, la Società potrà avviare nei confronti della Persona Coinvolta, un procedimento disciplinare ai sensi del CCNL applicato e della regolamentazione aziendale in materia.

Inoltre, la Società potrà comunicare i fatti oggetto della Segnalazione alle autorità competenti, sporgendo denunce, querele, promuovendo azioni giudiziarie e quant’altro.

  1. Decorrenza e pubblicità

Al fine di garantire la conoscibilità del canale, delle procedure e dei presupposti per effettuare le Segnalazioni, il presente documento viene pubblicato in formato elettronico sulla intranet aziendale e sul canale interno di segnalazione, all’indirizzo web https://catullo.segnalazioni.net, al link “Whistleblowing Policy”.

  1. Segnalazioni Esterne

La Persona Segnalante può effettuare una segnalazione tramite il canale istituito dall’ANAC (c.d. “Segnalazione esterna”) esclusivamente qualora, al momento della Segnalazione, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  1. la Persona Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna ai sensi di quanto sopra descritto nel paragrafo 5 e la stessa non ha avuto Seguito;
  2. la Persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace Seguito, ovvero che la stessa Segnalazione può determinare il rischio di Ritorsione;
  3. la Persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione può costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In assenza di almeno una delle condizioni di cui sopra, la Persona Segnalante che attivi il canale di Segnalazione Esterna non gode delle protezioni per il segnalante previste dal D. Lgs. 24/2023 e continua pertanto ad essere soggetta agli usuali doveri di riservatezza derivanti dai rapporti giuridici in essere, incluso eventualmente il rapporto di lavoro dipendente così come regolato dalle norme vigenti, dai contratti collettivi di lavoro e dai regolamenti aziendali.

Come il canale di Segnalazione Interna, anche il canale di Segnalazione Esterna attivato da ANAC, ricorrendone i presupposti, garantisce la riservatezza dell’identità della Persona Segnalante, della Persona Coinvolta, delle altre persone comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione.

La stessa riservatezza viene garantita anche quando la Segnalazione pervenga a soggetti diversi da quelli addetti al trattamento delle Segnalazioni, a cui viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le Segnalazioni Esterne possono essere effettuate mediante i canali appositamente predisposti

  • Piattaforma informatica su sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al “whistleblowing” (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).
  • Segnalazioni orali
  • Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

La Segnalazione Esterna presentata ad un soggetto diverso dall’ANAC è trasmessa a quest’ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla Persona Segnalante.

La persona designata da ANAC per la gestione del canale di Segnalazione Esterna:

  1. dà avviso alla Persona Segnalante del ricevimento della Segnalazione Esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della Persona Segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della Persona Segnalante;
  2. mantiene le interlocuzioni con la Persona Segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
  3. svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla Segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
  4. dà riscontro alla Persona Segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
  5. comunica alla Persona Segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle Segnalazioni aventi ad oggetto Informazioni sulle Violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla Persona Segnalante dell'avvenuto rinvio.